top of page

Quadro giuridico dell'Associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 

L'uguale, la norma è la diversità.

 

NOME E SEDE LEGALE 

 

ARTICOLO 1 

L'uguale, la norma è la diversità è un'associazione senza scopo di lucro disciplinata dal presente statuto e in via sussidiaria dagli articoli 60 e seguenti del CodiceCodice civile svizzero. È politicamente neutrale e confessionalmente indipendente. 

Considerata l'urgenza che impone ai cittadini e residenti del Cantone di Ginevra di fronteggiare una situazione di crisi della scuola pubblica e più in generale del sistema educativo oggi denunciata da diversi attori a livello cantonale, nazionale e internazionale, Agata ha anche la convinzione che sia giunto il momento per tutti coloro che credono nella necessità di una scuola pubblica inclusiva e ben funzionante di attivarsi per promuovere una sostanziale riforma del sistema esistente.  

 

ARTICOLO 2 

La sede dell'associazione si trova nel Canton Ginevra,Rue Tolstoi 1, 1023 Ginevra c/o Enrico Pugliese e Giulia Frucci. 
La sua durata è a tempo indeterminato. 

 

OBIETTIVI 

ARTICOLO 3 

L'associazione persegue i seguenti obiettivi: 

- Garantire l'inclusione di ogni bambino nella scuola 'ordinaria';   

- Agire per una scuola democratica e aperta che offra a tutti i bambini le 'stesse' opportunità educative, di crescita e di sviluppo personale e che faciliti il loro successo e ottimizzi il loro sviluppo scolastico ; 

- Organizzare e favorire la realizzazione di eventi, convegni, studi, mostre, attività artistiche orientate alla scoperta e alla valorizzazione delle similitudini nelle differenze al fine di promuovere l'inclusione e sensibilizzare i cittadini;   

- Formare insegnanti, persone o gruppi interessati all'apprezzamento e alla valorizzazione delle differenze, degli handicap e delle diverse abilità;   

- Proporre e comunicare contenuti informativi che illustrino il valore e l'importanza delle differenze per incoraggiare il cambiamento e scoraggiare la paura dell'ignoto. 

 

RISORSE 

ARTICOLO 4 

Le risorse dell'associazione arrivano secondo necessità:  

  • donazioni e lasciti 

  • sponsorizzazione 

  • sovvenzioni pubbliche e private 

  • contributi versati dai soci 

  • da qualsiasi altra risorsa autorizzata dalla legge. 

I fondi sono utilizzati in conformità con gli scopi sociali di cui all'articolo 3 . 

 

MEMBRI 

ARTICOLO 5 

L'adesione all'associazione è gratuita.  
 
Possono richiedere l'adesione le persone fisiche o giuridiche (i) che con il proprio operato ei propri impegni abbiano dimostrato di essere attaccate agli scopi dell'Associazione e (ii) che non siano dipendenti dell'Associazione.  
 
L'associazione è composta da: 

  • Membri fondatori  

Sono soci fondatori coloro i cui sforzi e iniziative si devono essenzialmente alla costituzione dell'Associazione 

  • Membri sostenitori  

Le persone che danno un contributo una tantum sono chiamate membri sostenitori. Non hanno diritto di voto.  

  • Soci Onorari  

Sono soci onorari coloro che il Comitato può ammettere in qualsiasi momento in tale veste, per gli eminenti servizi resi alla causa dell'Associazione.  

  • Membri associati 
     
    Le domande di ammissione sono indirizzate al Comitato. Il Comitato ammette nuovi membri e ne informa l'assemblea generale che decide in merito. 
     
    Iscrizione persa: 

  • di death 

  • mediante dimissioni scritte inviate almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale al Comitato 

  • per esclusione pronunciata dal Comitato, per “giusti motivi”, con diritto di ricorso all'assemblea. Il termine di ricorso è di trenta giorni dalla notifica della decisione del Comitato 

  • I soci dimissionari o espulsi non hanno diritto al patrimonio sociale. 
     
    Il solo patrimonio dell'associazione soddisfa gli impegni assunti in suo nome. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei suoi membri. 

 

ORGANI 

ARTICOLO 6 

Gli organi dell'associazione sono:  

  • L'assemblea generale, 

  • Il comitato, 

  • L'audit body 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

ARTICOLO 7 

L'assemblea generale è il potere supremo dell'associazione. È composto da tutti i membri. 
 
Si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria. Può inoltre riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario su richiesta del Comitato o di 1/5 dei componenti.  
 
L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.  
 
Il Comitato informa i membri per iscritto della data dell'assemblea generale con almeno 6 settimane di anticipo. L'avviso con l'ordine del giorno è inviato dal Comitato a ciascun membro con almeno 10 giorni di anticipo. 

 

SEZIONE 8 

L'assemblea generale: 

  • decide in merito all'ammissione o all'esclusione dei membri 

  • elegge i componenti del Comitato e nomina almeno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere 

  • prende atto delle relazioni e dei conti dell'esercizio e vota per la loro approvazione 

  • approva il budget annuale 

  • controlla l'attività di altri organi che può revocare per giusta causa 

  • nomina/i revisore/i dei conti 

  • stabilisce l'importo dei contributi annuali 

  • decide su ogni modifica dello statuto 

  • decide sullo scioglimento dell'associazione. 

 

ARTICOLO 9 

L'assemblea generale è presieduta da un membro del comitato.  

 

SEZIONE 10 

Le decisioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti.  

Le decisioni relative alla modifica dello statuto e allo scioglimento dell'associazione possono essere prese solo con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti. 

ARTICOLO 11 

La votazione avviene per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque membri, si svolgeranno a scrutinio segreto. 

 

ARTICOLO 12 

L'ordine del giorno dell'assemblea generale annuale, detta ordinaria, prevede necessariamente:  

  • Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale 

  • la relazione del Comitato sull'attività dell'associazione nell'ultimo periodo 

  • relazioni dell'organo di tesoreria e controllo 

  • impostazione contributi 

  • l'adozione del bilancio 

  • approvazione relazioni e conti 

  • l'elezione dei componenti del Comitato e dell'organo di controllo 

  • singole proposte che devono pervenire al Comitato con almeno 5 giorni di anticipo. 

 

COMITATO 

ARTICOLO 13 

Il Comitato è autorizzato a compiere tutti gli atti relativi alle finalità dell'associazione. Ha i più ampi poteri per la gestione degli affari correnti. 

 

ARTICOLO 14 

Il Comitato è composto da almeno 3 membri eletti dall'assemblea generale.  
 
La durata dell'incarico è di 1 anno. 
 
Si riunisce tutte le volte che l'attività dell'associazione lo richiede. 

ARTICOLO 15 

I membri del comitato agiscono su base volontaria e possono richiedere solo il risarcimento delle proprie spese effettive e delle proprie spese di viaggio. Eventuali gettoni di presenza non potranno eccedere quelli corrisposti per le commissioni ufficiali. Per attività che esulano dal consueto quadro della funzione, ciascun membro del comitato può percepire un compenso adeguato. 

I dipendenti retribuiti dell'associazione possono sedere nel comitato solo a titolo consultivo. 

 

ARTICOLO 16 

Il Comitato è responsabile di: 

  • prendere le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo prefissato 

  • convocare assemblee generali ordinarie e straordinarie  

  • assumere le decisioni relative all'ammissione e alle dimissioni dei soci, nonché alla loro eventuale esclusione 

  • curare l'applicazione dello statuto, redigere i regolamenti e amministrare il patrimonio dell'associazione. 

  • Portare le modifiche allo statuto che incontrerebbero l'accordo unanime di questi membri previa ratifica da parte dell'Assemblea Generale con una maggioranza di 2/3 dei membri presenti. 

 

ORGANO DI CONTROLLO DEI CONTI 

ARTICOLO 17 

L'Assemblea generale nomina ogni anno due revisori dei conti. Può anche affidare tale incarico a una società fiduciaria. 

I revisori verificano il conto di esercizio e il bilancio annuale predisposti dal comitato e presentano all'assemblea ordinaria annuale una relazione scritta e dettagliata. 

 

FIRMA E RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE 

ARTICOLO 18 

L'associazione è validamente impegnata con la firma individuale del Presidente dell'associazione.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

ARTICOLO 19 

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

ARTICOLO 20 

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio disponibile sarà interamente destinato ad un ente che persegua uno scopo di interesse pubblico analogo a quello dell'associazione e che benefici di esenzione fiscale. In nessun caso i beni possono essere restituiti ai fondatori o soci fisici, né essere utilizzati a loro vantaggio in tutto o in parte e in qualsiasi modo. 

Questi statuti sono stati adottati dall'assemblea generale costituente del 16 maggio 2023 a Ginevra. 
 
A nome dell'associazione:  
Il Presidente: Enrico Pugliese 

Il Segretario: Alessandro Chidichimo 

bottom of page